Art. 134
Attivita' di radioamatore
L'attivita' di radioamatore consiste nell'espletamento di un servizio, svolto in linguaggio chiaro, o con l'uso di codici internazionalmente ammessi, esclusivamente su mezzo radioelettrico anche via satellite, di istruzione individuale, di intercomunicazione e di studio tecnico, effettuato da persone che abbiano conseguito la relativa autorizzazione generale e che si interessano della tecnica della radioelettricita' a titolo esclusivamente personale senza alcun interesse di natura economica. Al di fuori della sede dell'impianto l'attivita' di cui al comma 1 puo' essere svolta con apparato portatile anche su mezzo mobile, escluso quello aereo. L'attivita' di radioamatore e' disciplinata dalle norme di cui al presente Capo e dell'allegato n. 26. E' libera l'attivita' di solo ascolto sulla gamma di frequenze attribuita al servizio di radioamatore.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva