Art. 13 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Trasferimento di stazione
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[1]di stazione
[2]1. Nell'ambito del territorio nazionale e' consentito l'esercizio temporaneo della stazione di radioamatore al di fuori della propria residenza o domicilio, senza comunicazione alcuna. 2. L'ubicazione della stazione di radioamatore in domicilio diverso da quello indicato nell'autorizzazione generale deve essere preventivamente comunicata al competente ispettorato territoriale. 3. Qualora la nuova ubicazione comporti la variazione del nominativo, il titolare dell'autorizzazione generale deve fare richiesta di un nuovo nominativo ai sensi dell'articolo 139 del Codice.
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