Art. 15 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Limiti di potenza
((1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione: fisso o mobile/portatile 500 W)).
Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva