Art. 15 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)Limiti di potenza

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[1]di potenza

[2]1. Fatte salve eventuali limitazioni delle potenze riportate dal Piano nazionale di ripartizione delle frequenze, le stazioni del servizio di radioamatore possono operare con le seguenti potenze massime, definite come potenza di picco (p.e.p) cioe' potenza media fornita alla linea di alimentazione dell'antenna durante un ciclo a radiofrequenza, in corrispondenza della massima ampiezza dell'inviluppo di modulazione:

  • a)classe A, fisso o mobile/portatile 500 W
  • b)classe B, fisso o mobile/portatile 50 W

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art15 · fonte su Normattiva