Art. 2 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)Patente

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1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02. 2. In applicazione della raccomandazione CEPT TR 61-02, le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B devono contenere la dizione "Harmonized Amateur Examination Certificates - HAREC - level A or B - CEPT TR 61-02 ". 3. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A o B, di cui al comma 1, sono rilasciate dagli ispettorati territoriali a seguito del superamento di esami da effettuarsi avanti a commissioni costituite presso gli uffici stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214. 4. Ai cittadini dei Paesi membri della CEPT e non membri che attuano la raccomandazione CEPT TR 61-02, in possesso della patente "HAREC", classe A o B, in occasione di loro soggiorni in Italia della durata superiore a tre mesi, e' rilasciata a domanda la corrispondente patente italiana. 5. In caso di smarrimento, distruzione, sottrazione della patente di operatore, il titolare e' tenuto a chiedere al competente ispettorato territoriale il rilascio del duplicato del titolo. 6. Alla domanda di rilascio del duplicato vanno allegate:

  • a)copia della denuncia presentata all'autorita' di pubblica sicurezza. competente a riceverla;
  • b)n. 2 fotografie formato tessera.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 6 aprile 2021 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art2 · fonte su Normattiva