Art. 5 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Esonero prove di esami
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[1]prove di esami
[2]1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, n.1214, sono esonerati da tutte le prove, sia scritte che pratiche, gli aspiranti al conseguimento della patente che siano in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a)certificato di radiotelegrafista per navi di classe prima, seconda e speciale, rilasciato dal Ministero;
- b)diploma di radiotelegrafista di bordo, rilasciato da un istituto professionale di Stato. 2. Sono esonerati dalle prove scritte gli aspiranti in possesso di uno dei seguenti titoli:
- a)certificato generale di operatore GMDSS, rilasciato dal Ministero;
- b)laurea in ingegneria nella classe dell'ingegneria dell'informazione o equipollente;
- c)diploma di tecnico in elettronica o equipollente conseguito presso un istituto statale o riconosciuto dallo Stato. 3. I candidati al conseguimento della patente di classe A, che abbiano superato la sola prova scritta di cui all'articolo.3, possono ottenere, a richiesta, il rilascio della patente di classe B di cui all'articolo 2. 4. Possono essere altresi' esonerati dagli esami gli aspiranti che, muniti di licenza o di altro titolo di abilitazione, rilasciato dalla competente Amministrazione del Paese di provenienza, abbiano superato esami equivalenti a quelli previsti in Italia.
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