Art. 6 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale)Nominativo

((1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, e' formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui puo' seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attivita' territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita' di assegnazione e gestione protempore vigenti, puo' rideterminare le predette modalita' a tal fine utilizzando non piu' di 7 caratteri complessivi. 2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:

  • a)alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
  • b)alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice)).

Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-n-26-adeguamento-normativa-radioamatoriale-art6 · fonte su Normattiva