Art. 6 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Nominativo
((1. Il nominativo, di cui all'art. 139 del codice, e' formato dalla lettera I (nona lettera dell'alfabeto) cui puo' seguire una seconda lettera, seguita da una singola cifra legata alla regione di appartenenza e da un gruppo di lettere. Il direttore generale per le attivita' territoriali, qualora venga accertato il possibile esaurimento dei nominativi disponibili sulla base delle modalita' di assegnazione e gestione protempore vigenti, puo' rideterminare le predette modalita' a tal fine utilizzando non piu' di 7 caratteri complessivi. 2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
- a)alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
- b)alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli 143 e 144 del codice)).
Testo vigente dal 6 aprile 2021, tuttora in vigore · versione 35 su Normattiva