Art. 6 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Nominativo
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1. Il nominativo, di cui all'articolo 139 del Codice, e' formato da uno o piu' caratteri, di cui il primo e' I (nona lettera dell'alfabeto), seguito da una singola cifra e da un gruppo di non piu' di tre lettere. 2. Il nominativo di cui al comma 1 e' assegnato:
- a)alle stazioni di radioamatore esercite dalle persone fisiche;
- b)alle stazioni di radioamatore esercite dai soggetti di cui agli articoli.143 e 144 del Codice.
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