Art. 7 (Allegato n. 26 Adeguamento normativa radioamatoriale) — Acquisizione nominativo
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[1]nominativo
[2]1. I titolari di patente radioamatoriale al fine di ottenere il nominativo di chiamata debbono presentare domanda in bollo:
- a)per la classe A al Ministero - direzione generale concessioni e autorizzazioni;
- b)per la classe B all'ispettorato del Ministero, competente per territorio. 2. Gli organi di cui al comma 1 rilasciano il nominativo entro 30 giorni dalla ricezione della relativa domanda.
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