Art. 1-bis (Allegato 12) — Diritti amministrativi in materia di tecnologia digitale terrestre
Al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui all'articolo 16, comma 1, le imprese titolari di autorizzazione generale ((o alle quali sono stati concessi diritti di uso)) per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre sono tenute al pagamento annuo, compreso l'anno a partire dal quale decorre l'autorizzazione generale, di un contributo che e' determinato sulla base della popolazione potenzialmente destinataria dell'offerta. Tale contributo, che per gli anni successivi a quello del conseguimento dell'autorizzazione deve essere versato entro il 31 gennaio di ciascun anno, anche nel caso di rinuncia qualora inviata in data successiva al 31 dicembre dell'anno precedente, e' determinato nei seguenti importi nel caso di fornitura di reti televisive digitali terrestri: a) sull'intero territorio nazionale: 111.000 euro; b) su un territorio avente piu' di 30 milioni e fino a 50 milioni di abitanti: 25.000 euro; c) su un territorio avente piu' di 15 milioni e fino a 30 milioni di abitanti: 18.000 euro; d) su un territorio avente piu' di 5 milioni e fino a 15 milioni di abitanti: 9.000 euro; e) su un territorio avente piu' di 1 milione e fino a 5 milioni di abitanti: 3.000 euro; f) su un territorio avente piu' di 500.000 e fino a 1 milione di abitanti: 600 euro; g) su un territorio avente fino a 500.000 abitanti: 300 euro.
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva