Art. 2-bis (Allegato 12)Contributi annui per i collegamenti in ponte radio

1. Le imprese titolari di autorizzazione generale ((o alle quali sono stati concessi diritti di uso)) per l'attivita' di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio sono tenute al pagamento dei contributi di seguito indicati per ogni collegamento monodirezionale: a) euro 2 per ogni MHz nella gamma di frequenza superiore a 14 GHz;

  • b)euro 4 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore pari o inferiore a 14 GHz e un valore pari o superiore a 10 GHz;
  • c)euro 8 per ogni MHz nella gamma di frequenza tra un valore inferiore a 10 GHz e un valore pari o superiore a 6 GHz;
  • d)euro 16 per ogni MHz nella gamma di frequenza inferiore a 6 GHz.

Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~allegato-12-art2bis · fonte su Normattiva