Art. 101Traffico ammesso

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Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato puo' utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero puo' affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del Ministro delle comunicazioni, sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 1 giugno 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art101 · fonte su Normattiva