Art. 101Traffico ammesso

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024. Leggi il testo vigente →

Il titolare di autorizzazione generale ad uso privato puo' utilizzare le reti di comunicazione elettronica soltanto per trasmissioni riguardanti attivita' di pertinenza propria, con divieto di effettuare traffico per conto terzi. Nei casi di calamita' naturali o in situazioni di pubblica emergenza, a seguito delle quali risultino interrotte le normali comunicazioni, il Ministero puo' affidare, per la durata dell'emergenza, a titolari di autorizzazione generale ad uso privato, lo svolgimento di traffico di servizio del Ministero stesso, o comunque inerente alle operazioni di soccorso ed alle comunicazioni sullo stato e sulla ricerca di persone e di cose. Le norme particolari per lo svolgimento dei servizi, di cui al comma 2, sono emanate con decreto del ((Ministro dello sviluppo economico)), sentito il Consiglio superiore delle comunicazioni.

Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art101 · fonte su Normattiva