Art. 16 — Diritti amministrativi
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Le imprese che detengono diritti esclusivi o speciali, esercitati in Italia o all'estero anche a livello locale, non possono fornire reti o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, se non attraverso societa' controllate o collegate, ai sensi dell'articolo 6, comma 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle imprese il cui fatturato annuale nelle attivita' relative alla fornitura di reti o servizi di comunicazione elettronica nel territorio nazionale sia inferiore a 50 milioni di euro. Se i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico non sono soggetti agli obblighi di redazione e certificazione del bilancio, i rendiconti finanziari dell'impresa sono elaborati e presentati ad una revisione contabile indipendente e successivamente pubblicati. La revisione e' effettuata in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva