Art. 160 — Licenza di esercizio
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Presso ogni singola stazione radioelettrica per la quale sia stata conseguita l'autorizzazione generale all'esercizio deve essere conservata l'apposita licenza rilasciata dal Ministero. Per le stazioni riceventi del servizio di radiodiffusione il titolo di abbonamento tiene luogo della licenza.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 30 marzo 2014 · versione 0 su Normattiva