Art. 163 — Titoli di abilitazione
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ((Ministro delle imprese e del made in Italy)) sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:
- a)le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
- b)le modalita' di espletamento dei servizi;
- c)gli esami per il conseguimento dei titoli;
- d)l'ammissione agli esami;
- e)le prove d'esame;
- f)la costituzione delle commissioni esaminatrici;
- g)la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva