Art. 163Titoli di abilitazione

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Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal ((Ministro dello sviluppo economico)) sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti:

  • a)le classi ed i tipi dei titoli di abilitazione;
  • b)le modalita' di espletamento dei servizi;
  • c)gli esami per il conseguimento dei titoli;
  • d)l'ammissione agli esami;
  • e)le prove d'esame;
  • f)la costituzione delle commissioni esaminatrici;
  • g)la revoca, la sospensione e la decadenza dei titoli di abilitazione. Dall'emanazione del regolamento di cui al comma 1 non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato ed i costi di funzionamento delle commissioni esaminatrici sono coperti esclusivamente con gli introiti dei contributi fissati dall'articolo 5 dell'allegato n. 25.

Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 28 aprile 2024 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art163 · fonte su Normattiva