Art. 169 — Obbligatorieta' di particolari apparati radioelettrici di bordo
Il Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, puo' imporre a determinate categorie di navi, ai fini della corrispondenza pubblica, di essere dotate di apparati radioelettrici di determinate caratteristiche.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva