Art. 170
Corrispondenza pubblica
A bordo delle navi, destinate o non al trasporto passeggeri, deve essere previsto un servizio di corrispondenza pubblica idoneo per l'area di navigazione ed esercito nel rispetto delle normative internazionali e nazionali per la salvaguardia della vita umana in mare. Il ((Ministro delle imprese e del made in Italy)), con proprio decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, stabilisce i requisiti tecnici per l'organizzazione e l'espletamento del servizio.
Testo vigente dal 28 aprile 2024, tuttora in vigore · versione 49 su Normattiva