Art. 188 — Navi da pesca: norme tecniche radionavali
Le navi destinate alla pesca marittima devono essere munite delle stazioni e degli impianti radioelettrici resi obbligatori, a seconda del tipo di navigazione e del tonnellaggio di stazza lorda, dalla vigente normativa internazionale e nazionale.
Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva