Art. 176 c.nav. — Libri di bordo delle navi minori
[1]Le navi minori e i galleggianti marittimi di stazza lorda superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, o alle venticinque, in ogni altro caso, devono essere provvisti dell'inventario di bordo ((ad eccezione delle unita' da pesca)).
[2]Le navi e i galleggianti della navigazione interna, indicati a tal fine dal regolamento, devono essere provvisti dell'inventario; le navi, quando siano adibite a servizio pubblico, devono inoltre essere provviste del giornale di bordo, formato con le modalita' stabilite dal regolamento.
Testo vigente dal 12 marzo 2006, tuttora in vigore · versione 83 su Normattiva