Art. 209Installazione di antenne riceventi del servizio di radiodiffusione e di antenne per la fruizione di servizi di comunicazione elettronica

I proprietari di immobili o di porzioni di immobili non possono opporsi alla installazione sulla loro proprieta' di antenne appartenenti agli abitanti dell'immobile stesso destinate alla ricezione dei servizi di radiodiffusione e per la fruizione dei servizi radioamatoriali. Le antenne, i relativi sostegni, cavi ed accessori non devono in alcun modo impedire il libero uso della proprieta', secondo la sua destinazione, ne' arrecare danno alla proprieta' medesima od a terzi. Si applicano all'installazione delle antenne l'articolo 91, nonche' il settimo comma dell'articolo 92. Gli impianti devono essere realizzati secondo le norme tecniche emanate dal Ministero. Nel caso di antenne destinate a servizi di comunicazione elettronica ad uso privato e' necessario il consenso del proprietario o del condominio, cui e' dovuta un'equa indennita' che, in mancanza di accordo fra le parti, sara' determinata dall'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 15 settembre 2003, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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