Art. 92
Migrazione dalle infrastrutture preesistenti
[1](( (ex art. 81 eecc)))
[2](( Le imprese che sono state designate come aventi un significativo potere di mercato in uno o piu' mercati rilevanti ai sensi dell'articolo 78 comunicano anticipatamente e tempestivamente all'Autorita' l'intenzione di disattivare o sostituire con nuove infrastrutture parti della rete, comprese le infrastrutture preesistenti necessarie per far funzionare una rete in rame, che sono soggette agli obblighi di cui agli articoli da 79 a 91. L'Autorita' provvede affinche' il processo di disattivazione o sostituzione comprenda un calendario e condizioni trasparenti, compreso un idoneo periodo di preavviso per la transizione, e preveda la disponibilita' di prodotti alternativi per l'accesso alle infrastrutture di rete aggiornate, di qualita' almeno comparabile a quella degli elementi sostituiti, se necessario, per garantire la concorrenza e i diritti degli utenti finali. Per quanto riguarda le attivita' proposte per la disattivazione o la sostituzione, l'Autorita' puo' revocare gli obblighi dopo aver accertato che il fornitore di accesso:
- a)ha stabilito le condizioni adeguate per la migrazione, compresa la messa a disposizione di un prodotto di accesso alternativo di qualita' almeno comparabile al prodotto disponibile nell'ambito delle infrastrutture preesistenti che consenta ai richiedenti l'accesso di raggiungere gli stessi utenti finali;
- b)ha rispettato le condizioni e il processo comunicati all'Autorita' conformemente al presente articolo. La revoca e' attuata secondo le procedure di cui agli articoli 23, 33 e 34. Il presente articolo non pregiudica la disponibilita' di prodotti regolamentati imposta dall'Autorita' sull'infrastruttura di rete aggiornata, a norma delle procedure di cui agli articoli 78 e 79.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva