Art. 21
[1](( (Informazioni richieste ai fini dell'autorizzazione generale, dei diritti di uso e degli obblighi specifici) (art. 21 eecc e art. 33 codice del 2003)))
[2](( Fatte salve eventuali informazioni richieste a norma dell'articolo 20 e fatti salvi gli obblighi di informazione e segnalazione periodica stabiliti dalla normativa nazionale diversa dall'autorizzazione generale, il Ministero e l'Autorita' non possono imporre alle imprese di fornire informazioni in relazione all'autorizzazione generale, ai diritti d'uso o agli obblighi specifici di cui all'articolo 13 comma 2, che non siano proporzionate e oggettivamente giustificate, in particolare:
- a)per verificare, sistematicamente o caso per caso, l'osservanza della condizione 1 della parte A, delle condizioni 2 e 6 della parte D e delle condizioni 2 e 7 della parte E dell'allegato 1 e l'osservanza degli obblighi specificati all'articolo 13 comma 2;
- b)per verificare caso per caso l'osservanza delle condizioni specificate nell'allegato 1 a seguito di denuncia o in caso di verifica avviata di propria iniziativa dal Ministero e dall'Autorita' nell'ambito delle rispettive competenze, o quando il Ministero o l'Autorita' abbiano comunque motivo di ritenere che una data condizione non sia stata rispettata;
- c)per predisporre procedure e valutare le richieste di concessione dei diritti d'uso;
- d)per pubblicare prospetti comparativi sulla qualita' e sui prezzi dei servizi a vantaggio dei consumatori;
- e)per compilare statistiche, relazioni o studi chiaramente definiti;
- f)per effettuare analisi del mercato ai sensi del presente decreto, compresi i dati sui mercati a valle o al dettaglio associati o connessi a quelli che sono oggetto dell'analisi di mercato;
- g)per salvaguardare l'uso efficiente e garantire la gestione efficace dello spettro radio e delle risorse di numerazione;
- h)per valutare sviluppi futuri a livello di reti e servizi che potrebbero avere ripercussioni sui servizi all'ingrosso resi disponibili ai concorrenti, sulla copertura territoriale, sulla connettivita' disponibile per gli utenti finali o sulla designazione di aree ai sensi dell'articolo 22;
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva