Art. 28 — Ricorsi avverso provvedimenti del Ministero e dell'Autorita'
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024. Leggi il testo vigente →
[2](( Avverso i provvedimenti dell'Autorita' e del Ministero e' sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. Il Ministero e l'Autorita', ciascuno per le materie di propria competenza, raccolgono informazioni sull'argomento generale dei ricorsi, sul numero di richieste di ricorso, sulla durata delle procedure di ricorso e sul numero di decisioni di concedere misure provvisorie. Il Ministero e l'Autorita', nell'ambito delle rispettive materie trattate, comunicano le informazioni previste dal presente comma alla Commissione europea e al BEREC, su richiesta motivata di uno di essi.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 28 aprile 2024 · versione 39 su Normattiva