Art. 48
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Ai sensi dell'articolo 45 e limitatamente al mercato oggetto di notifica, l'Autorita' puo' imporre obblighi di separazione contabile in relazione a particolari attivita' nell'ambito dell'interconnessione e dell'accesso. In particolare, l'Autorita' puo' obbligare un'impresa verticalmente integrata a rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni, segnatamente per garantire l'osservanza di un obbligo di non discriminazione ai sensi dell'articolo 47 o, se del caso, per evitare sovvenzioni incrociate abusive. L'Autorita' puo' specificare i formati e la metodologia contabile da usare. Fatto salvo l'articolo 10, per agevolare la verifica dell'osservanza degli obblighi di trasparenza e di non discriminazione, l'Autorita' puo' richiedere che siano prodotte le scritture contabili, compresi i dati relativi alle entrate provenienti da terzi. L'Autorita' puo' pubblicare tali informazioni in quanto utili per un mercato aperto e concorrenziale, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria sulla riservatezza delle informazioni commerciali.
Testo vigente dal 15 settembre 2003 al 24 dicembre 2021 · versione 0 su Normattiva