Art. 57 — Prestazioni obbligatorie
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(( A meno che alla Sezione III del presente Capo, siano previsti requisiti che conseguono l'effetto equivalente, l'Autorita' adotta misure specifiche per garantire che gli utenti finali disabili fruiscano di un accesso, ad un prezzo accessibile, ai servizi individuati all'articolo 54, comma 2-bis, e all'articolo 55 che sia di livello equivalente a quello di cui beneficiano gli altri utenti finali. L'Autorita' valuta la necessita' generale e i requisiti specifici di tali misure specifiche per gli utenti finali disabili, comprese la loro portata e forma concreta. )) L'Autorita' puo' adottare misure specifiche per far si' che gli utenti finali disabili possano scegliere tra le imprese ed i fornitori dei servizi che siano a disposizione della maggior parte degli utenti finali. (( Nell'adottare le misure di cui ai commi 1 e 2, l'Autorita' favorisce la conformita' con le pertinenti norme o specifiche pubblicate secondo il disposto degli articoli 20, 21 e 22 del Codice. ))
Testo vigente dal 1 giugno 2012 al 24 dicembre 2021 · versione 16 su Normattiva