Art. 7Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 dicembre 2021 al 9 febbraio 2022. Leggi il testo vigente →

[1](( (Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni) (ex art. 7 eecc)))

[2](( Il Presidente e i Commissari dell'Autorita' sono nominati e operano ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249. . L'Autorita' esercita i propri poteri in modo imparziale, obiettivo, trasparente e tempestivo. . L'Autorita' opera in indipendenza e non sollecita ne' accetta istruzioni da alcun altro organismo nell'esercizio dei compiti ad essa affidati, anche con riferimento allo sviluppo delle proprie procedure interne e all'organizzazione del personale. . L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane adeguate a svolgere i compiti ad essa assegnati; adotta e pubblica annualmente il proprio bilancio e gode di autonomia nella sua esecuzione. Il controllo sul bilancio dell'Autorita' e' esercitato in modo trasparente ed e' reso pubblico. . L'Autorita' dispone di risorse finanziarie e umane sufficienti affinche' possa partecipare e contribuire attivamente al BEREC. Essa sostiene attivamente gli obiettivi del BEREC relativamente alla promozione di un coordinamento e di una coerenza normativi maggiori e, allorche' adotta le proprie decisioni, tiene nella massima considerazione le linee guida, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni, le migliori prassi e le metodologie adottati dal BEREC. . L'Autorita' riferisce annualmente al Parlamento sull'attivita' svolta e sui programmi di lavoro, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera c) n. 12), della legge n. 249 del 1997. La relazione e' resa pubblica.

Testo vigente dal 24 dicembre 2021 al 9 febbraio 2022 · versione 39 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-08-01;259~art7 · fonte su Normattiva