Art. 84 — ex art. 73 eecc - art. 49 Codice 2003
[1](( (Obblighi in materia di accesso e di uso di determinati elementi di rete e risorse correlate)))
[2](( In conformita' dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre alle imprese l'obbligo di soddisfare richieste ragionevoli di accesso e l'uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora reputi che il rifiuto di concedere l'accesso o termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio e sarebbero contrarie agli interessi dell'utente finale. L'Autorita' puo' imporre alle imprese:
- a)di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi fisici di rete e risorse correlate, nonche' il relativo uso, secondo i casi, ivi compreso l'accesso disaggregato alla rete e alla sottorete locale;
- b)di concedere a terzi l'accesso a specifici elementi e servizi di rete attivi o virtuali;
- c)di negoziare in buona fede con le imprese che chiedono un accesso;
- d)di non revocare l'accesso alle risorse concesso in precedenza;
- e)di fornire specifici servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi;
- f)di concedere un accesso aperto alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilita' dei servizi o dei servizi di reti virtuali;
- g)di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione associata degli impianti;
- h)di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilita' punto a punto dei servizi o servizi di roaming per le reti mobili;
- i)di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;
- l)di interconnettere reti o risorse di rete;
- m)di fornire l'accesso a servizi correlati come quelli relativi all'identita', alla posizione e alla presenza. L'Autorita' puo' assoggettare tali obblighi a condizioni di equita', ragionevolezza e tempestivita'. Nel valutare l'opportunita' di imporre qualsiasi fra i possibili obblighi specifici di cui al comma 1, e soprattutto le relative idoneita' e modalita' di imposizione conformemente al principio di proporzionalita', l'Autorita' valuta se altre forme di accesso a input all'ingrosso, nello stesso mercato all'ingrosso o in un mercato all'ingrosso connesso, sarebbero sufficienti a dare soluzione al problema individuato nell'interesse dell'utente finale. Detta valutazione comprende offerte di accesso commerciale, l'accesso regolamentato a norma dell'articolo 72 o l'accesso regolamentato esistente o previsto ad altri input all'ingrosso a norma del presente articolo. L'Autorita' tiene conto, in particolare, dei seguenti fattori:
- a)fattibilita' tecnica ed economica dell'uso o dell'installazione di risorse concorrenti, alla luce del ritmo di evoluzione del mercato, tenuto conto della natura e del tipo di interconnessione o di accesso in questione, fra cui la fattibilita' di altri prodotti di accesso upstream quale l'accesso ai condotti;
- b)evoluzione tecnologica prevista che incida sulla progettazione e sulla gestione della rete;
- c)necessita' di garantire la neutralita' tecnologica che consenta alle parti di progettare e gestire le proprie reti;
- d)fattibilita' della fornitura dell'accesso offerto, in relazione alla capacita' disponibile;
- e)investimenti iniziali del proprietario delle risorse, tenendo conto di qualsiasi investimento pubblico effettuato e dei rischi connessi a tali investimenti, con particolare riguardo agli investimenti nelle reti ad altissima capacita' e ai livelli di rischio connessi;
- f)necessita' di tutelare la concorrenza a lungo termine, con particolare attenzione a una concorrenza infrastrutturale economicamente efficace e a modelli di business innovativi che favoriscono la concorrenza sostenibile, come quelli basati sul coinvestimento nelle reti;
- g)se del caso, eventuali diritti di proprieta' intellettuale applicabili;
- h)fornitura di servizi paneuropei. Qualora l'Autorita' prenda in considerazione, conformemente all'articolo 79, di imporre obblighi sulla base dell'articolo 83 o del presente articolo, valuta se l'imposizione di obblighi a norma del solo articolo 83 sarebbe uno strumento proporzionato con cui promuovere la concorrenza e gli interessi degli utenti finali. L'Autorita', nell'imporre a un'impresa l'obbligo di concedere l'accesso ai sensi del presente articolo, puo' stabilire condizioni tecniche o operative che devono essere soddisfatte dal fornitore di servizi o dai beneficiari di tale accesso, ove necessario per garantire il funzionamento normale della rete. L'obbligo di rispettare determinate norme o specifiche tecniche e' conforme alle norme e alle specifiche stabilite conformemente all'articolo 39.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva