Art. 81 — ex art. 70 eecc - art. 47 Codice 2003
[1](( (Obblighi di non discriminazione)))
[2](( Ai sensi dell'articolo 79, l'Autorita' puo' imporre obblighi di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso. Gli obblighi di non discriminazione garantiscono, in particolare, che l'impresa applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti nei confronti di altri fornitori di servizi equivalenti, e inoltre che essa fornisca a terzi servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualita' identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie societa' consociate o dei propri partner commerciali. L'Autorita' puo' imporle l'obbligo di fornire prodotti e servizi di accesso a tutte le imprese, compresa la propria, negli stessi tempi, termini e condizioni, incluse quelle relative ai livelli di prezzi e servizi, e attraverso gli stessi sistemi e processi, al fine di garantire l'equivalenza dell'accesso.
Testo vigente dal 24 dicembre 2021, tuttora in vigore · versione 39 su Normattiva