Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - DISCIPLINA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLA COMPETENZA LEGISLATIVA DELLE REGIONI PER IL CARATTERE DETTAGLIATO, AUTOAPPLICATIVO E NON CEDEVOLE DELLA DISCIPLINA, E PER LA SUA DIRETTA OPERATIVITÀ NEI CONFRONTI DEI PRIVATI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, che prevede la disciplina del procedimento per l’autorizzazione all’installazione degli impianti, sollevata in riferimento agli art. 117 e 118 della Costituzione, a causa della denunciata lesione della competenza legislativa regionale, per il carattere dettagliato, autoapplicativo e non cedevole della normativa. Infatti, con il decreto legislativo n. 259 del 2003 l'Italia ha recepito le direttive quadro del Parlamento europeo e del Consiglio sulle comunicazioni elettroniche del 7 marzo 2002. Orbene, nella fase di attuazione del diritto comunitario la definizione del riparto interno di competenze tra Stato e Regioni in materie di legislazione concorrente e, dunque, la stessa individuazione dei principî fondamentali, non può prescindere dall'analisi dello specifico contenuto e delle stesse finalità ed esigenze perseguite a livello comunitario. In altri termini, gli obiettivi posti dalle direttive comunitarie, pur non incidendo sulle modalità di ripartizione delle competenze, possono di fatto richiedere una peculiare articolazione del rapporto norme di principio-norme di dettaglio. Nella specie, la puntuale attuazione delle prescrizioni comunitarie, secondo cui le procedure di rilascio del titolo abilitativo per la installazione degli impianti devono essere improntate al rispetto dei canoni della tempestività e della non discriminazione, richiede di regola un intervento del legislatore statale che garantisca l'esistenza di un unitario procedimento sull'intero territorio nazionale, caratterizzato, inoltre, da regole che ne consentano una conclusione in tempi brevi.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - RETE DELLE INFRASTRUTTURE DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA - ATTRIBUZIONE E DISCIPLINA CON LEGGE STATALE DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE AGLI ENTI LOCALI - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI RIPARTO DELLE COMPETENZE AMMINISTRATIVE, CON RIGUARDO A MATERIE DI COMPETENZA CONCORRENTE O RESIDUALE - ERRONEO PRESUPPOSTO INTERPRETATIVO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'intero Capo V del Titolo II (artt. 86-95) del decreto legislativo n. 259 del 2003, relativo alla Rete delle infrastrutture di comunicazione elettronica, sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 Cost., sul presupposto che le norme censurate attribuirebbero direttamente l'esercizio di funzioni amministrative agli enti locali, disciplinando il relativo procedimento, laddove in materia di competenza concorrente o residuale delle Regioni la disciplina legislativa delle funzioni amministrative dovrebbe spettare alle Regioni stesse. Si evidenzia, invero, erroneo il presupposto interpretativo dal quale muovono le regioni ricorrenti. Infatti, le norme impugnate, facendo generico riferimento agli «enti locali», non allocano direttamente funzioni amministrative ad un determinato livello di governo, bensì si limitano a formulare un principio fondamentale di disciplina in forza del quale tutti i procedimenti relativi alla installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica devono essere “gestiti” dai predetti enti.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 90 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 91 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 3
TELECOMUNICAZIONI - IMPIANTO DI RETI O ESERCIZIO DEI SERVIZI - DIVIETO DI ONERI O CANONI CHE NON SIANO FISSATI CON LEGGE - OBBLIGO DEGLI OPERATORI CHE FORNISCONO RETI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA DI TENERE INDENNE L’ENTE LOCALE DALLE SPESE NECESSARIE - RICORSI DELLE REGIONI TOSCANA E MARCHE - DENUNCIATA LESIONE DELLE ATTRIBUZIONI NORMATIVE E FINANZIARIE DELLE REGIONI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
E’ infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003, il quale prevede che le pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre, per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano fissati per legge (comma 1) e stabilisce, altresì, che gli operatori che forniscono reti di comunicazione elettronica hanno l'obbligo – fatta eccezione per tasse, canoni e contributi specificamente indicati dalla stessa norma in esame – di tenere indenne l'ente locale, ovvero l'ente proprietario, dalle spese necessarie per le opere di sistemazione delle aree pubbliche coinvolte dagli interventi di installazione e manutenzione, nonché l'obbligo di ripristinare a regola d'arte le aree medesime nei tempi stabiliti dall'ente locale (comma 2), proposta a causa della asserita lesione delle attribuzioni normative e finanziarie delle Regioni. Infatti, sotto il primo profilo va osservato che la disposizione in esame deve ritenersi espressione di un principio fondamentale, in quanto persegue la finalità di garantire a tutti gli operatori un trattamento uniforme e non discriminatorio, attraverso la previsione del divieto di porre a carico degli stessi oneri o canoni. Sotto il secondo profilo deve osservarsi che la norma statale non attribuisce né tantomeno disciplina, per gli scopi indicati dal quarto comma dell'art. 119 della Costituzione, funzioni di “determinate” Regioni, con conseguente necessità di “destinazione di risorse”, limitandosi a porre a carico degli operatori di settore oneri che non gravano sui bilanci regionali. Tali oneri sono strettamente funzionali alla copertura di costi, specificamente indicati dal secondo comma dell'art. 93, sostenuti per l'esercizio di un'attività non riconducibile a “funzioni regionali” diverse da quelle “ordinarie”, bensì all'operato di soggetti privati che svolgono attività di impresa, ancorché connessa all'erogazione del “servizio pubblico” di comunicazione elettronica.
TELECOMUNICAZIONI - INSTALLAZIONE E ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI - ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE E DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - CONTENUTO DEI MODELLI DA USARE PER LA PRESENTAZIONE - RICORSO DELLA REGIONE MARCHE - DENUNCIATO ESERCIZIO DI POTESTÀ REGOLAMENTARE DA PARTE DELLO STATO IN MATERIE NON RIENTRANTI NELLA SUA COMPETENZA ESCLUSIVA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 86, comma 8, 87, comma 3, 88, comma 1, 89, comma 5, 92, 93, 94 e 95, e dell’allegato 13 al decreto legislativo n. 259 del 2003, i quali disciplinano il contenuto dei modelli da usare per la presentazione dell’istanza di autorizzazione e della denuncia di inizio attività relativi all'installazione e all'esercizio degli impianti, proposta sul presupposto che tali norme sarebbero espressione di una potestà regolamentare che lo Stato non potrebbe esercitare in materie che non rientrano nella propria sfera di legislazione esclusiva. Infatti, la disciplina impugnata è riconducibile alla competenza esclusiva dello Stato in tema di “coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale” (art. 117, secondo comma, lettera r), Cost.). - Vedi, citate, sentenze n. 31/2005 e n. 17/2004.
Riguarda ancheart. 86 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 87 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 88 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 89 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 92 Codice delle comunicazioni elettroniche.art. 94 Codice delle comunicazioni elettroniche.e altri 1