Art. 11Collegio istruttorio e segreteria tecnica (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 7)

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Per l'istruzione degli atti relativi alla individuazione e alla rimozione delle discriminazioni e per la redazione dei pareri al Comitato di cui all'articolo 8 e alle consigliere e ai consiglieri di parita', e' istituito un collegio istruttorio cosi' composto:

  • a)il vicepresidente del Comitato di cui all'articolo 8, che lo presiede;
  • b)un magistrato designato dal Ministero della giustizia fra quelli addetti alle sezioni lavoro, di legittimita' o di merito;
  • c)un dirigente ((o un funzionario)) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
  • c-bis)un dirigente o un funzionario del Dipartimento delle pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • c-ter)un dirigente o un funzionario del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
  • d)gli esperti di cui all'articolo 8, comma 3, let-tera a);
  • e)la consigliera o il consigliere di parita' di cui all'articolo 12. Ove si renda necessario per le esigenze di ufficio, i componenti di cui alle ((lettere b), c), c-bis) e c-ter))) del comma 1, su richiesta del Comitato di cui all'articolo 8, possono essere elevati a due. Al fine di provvedere alla gestione amministrativa ed al supporto tecnico del Comitato e del collegio istruttorio e' istituita la segreteria tecnica. Essa ha compiti esecutivi alle dipendenze della presidenza del Comitato ed e' composta da personale proveniente dalle varie direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, coordinato da un dirigente generale del medesimo Ministero. La composizione della segreteria tecnica e' determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Comitato. Il Comitato e il collegio istruttorio deliberano in ordine alle proprie modalita' di organizzazione e di funzionamento; per lo svolgimento dei loro compiti possono costituire specifici gruppi di lavoro. Il Comitato puo' deliberare la stipula di convenzioni, nonche' avvalersi di collaborazioni esterne:
  • a)per l'effettuazione di studi e ricerche;
  • b)per attivita' funzionali all'esercizio dei propri compiti in materia di progetti di azioni positive previsti dall'articolo 10, comma 1, lettera d).

Testo vigente dal 20 febbraio 2010 al 24 settembre 2015 · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art11 · fonte su Normattiva