Art. 575 c.c. — Concorso di figli naturali con ascendenti e coniuge del genitore
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
3 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
SUCCESSIONI LEGITTIME - COD. CIV., ART. 575 - CONCORSO DI FIGLI NATURALI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - QUOTA SPETTANTE AI PRIMI - LIMITAZIONE A DUE TERZI DELL'EREDITA' - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI FIGLI LEGITTIMI - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 30, TERZO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE IN PARTE QUA.
Va dichiarata l'illegittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 30, comma terzo, della Costituzione, dell'art. 575 cod. civ., nella parte in cui, pur in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, esso ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore attribuendo ai primi i due terzi dell'eredita', giacche' questo trattamento - che e' diverso da quello riconosciuto ai figli legittimi che conseguono, invece, l'intera eredita' escludendo dal concorso gli ascendenti - non e' giuridicamente giustificato.
SUCCESSIONE LEGITTIMA - CONCORSO DI FIGLI CON ASCENDENTI DEL GENITORE - COD. CIV., ART. 575 - ILLEGITTIMITA' DICHIARATA NELLA PARTE IN CUI LIMITA LA QUOTA DEI PRIMI A DUE TERZI DELL'EREDITA' - EFFETTI - SUCCESSIONE IN TUTTA L'EREDITA' (CON ESCLUSIONE DELL'ASCENDENTE DEL PROPRIO GENITORE) - ILLEGITTIMITA' CONSEGUENZIALE DELL'ART. 435 NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE L'OBBLIGO PER I FIGLI NATURALI RICONOSCIUTI O DICHIARATI DI PRESTARE GLI ALIMENTI AGLI ASCENDENTI LEGITTIMI DEL PROPRIO GENITORE.
Per effetto della dichiarazione d'illegittimita' parziale dell'art. 575 cod. civ. i figli naturali riconosciuti o dichiarati - nell'ipotesi in cui manchino membri della famiglia legittima (coniuge e figli legittimi del genitore) e non sussista quindi l'incompatibilita' prevista dall'art. 30, comma terzo, Cost. - conseguono lo stesso trattamento successorio riservato ai figli legittimi, succedono cioe' in tutta l'eredita', escludendo dalla successione al proprio genitore gli ascendenti di quest'ultimo. A questa parificazione sul piano dell'indicato diritto non puo' ovviamente non corrispondere identita' di trattamento in tema di obblighi alimentari e poiche' le vigenti disposizioni pongono l'obbligo di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore solo a carico dei figli legittimi (art. 433 cod. civ.) e non anche a carico dei figli naturali (art. 435 cod.civ.) siffatta diversita' di trattamento va eliminata e dev'essere conseguentemente dichiarata l'illegittimita' costituzionale derivata, in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 cod. civ. nella parte appunto in cui tale disposizione non prevede l'obbligo per i figli naturali di prestare gli alimenti agli ascendenti legittimi del proprio genitore.
Riguarda ancheart. 435 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale: a) dell'art. 575 del codice civile nella parte in cui, in mancanza di figli legittimi e del coniuge del genitore, ammette un concorso tra i figli naturali riconosciuti o dichiarati e gli ascendenti del genitore; b) in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, dell'art. 435 del codice civile, nella parte in cui non prevede…
ECLI:IT:COST:1974:82 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 544
Concorso di ascendenti ... e coniuge. Quando chi muore non lascia figli, ma ascendenti ... e il coniuge, a quest'ultimo e' riservata la meta' del patrimonio, ed agli ascendenti un quarto.(216) In caso di pluralita' di ascendenti, la quota di riserva ad essi attribuita…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 577 — Successione del figlio naturale all'ascendente legittimo immediato del suo genitore
Il figlio naturale succede all'ascendente legittimo immediato del suo genitore che non puo' o non vuole accettare l'eredita', se l'ascendente non lascia ne' coniuge, ne' discendenti o ascendenti, ne' fratelli o sorelle o loro discendenti, ne' altri parenti legittimi…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 433
Persone obbligate. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le…
Art. 275
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Nell'art. 574 ho mantenuta la regola del progetto definitivo, secondo la quale i figli naturali, se concorrono con i figli legittimi, conseguono la metà della quota che conseguono i legittimi (quota facti): senonchè mi sono preoccupato della possibilità che nel concorso di parecchi figli naturali e di un solo figlio legittimo, questi consegua, per l'applicazione del criterio della quota facti, meno di un terzo dell'eredità, che è la quota minima garentita, per lo stesso caso di concorso, al gruppo dei figli legittimi nella successione necessaria. Per evitare una simile incongruenza ho stabilito che i figli legittimi complessivamente considerati hanno in ogni caso diritto a una quota rigida, corrispondente a quella a cui hanno diritto a titolo di riserva. Era stato anche suggerito di rendere possibile il pagamento da parte dei figli legittimi della porzione spettante ai figli naturali anche in beni mobili ereditari a giusta stima. Non mi è sembrato opportuno modificare il sistema del progetto, riprodotto dal codice del 1865, che ammette il pagamento con danaro o beni immobili; invero l'immobile ha un valore sufficientemente stabile e può quindi surrogare danaro come mezzo di pagamento, mentre, se si estendesse la facoltà di pagamento a qualsiasi bene ereditario, si potrebbe in taluni casi imporre ai figli naturali un sensibile sacrificio economico.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 277
Non è stata più prevista in un apposito articolo la successione dei discendenti legittimi del figlio naturale, poichè si tratta di un caso di successione per rappresentazione già regolato dall'art. 468: pertanto l'art. 118 del progetto è stato soppresso.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 278
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art575 · fonte su Normattiva