Art. 14 — Mandato
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Il mandato delle consigliere e dei consiglieri di cui all'articolo 12 ha la durata di quattro anni ed e' rinnovabile ((per non piu' di due volte)). La procedura di rinnovo si svolge secondo le modalita' previste dall'articolo 12. Le consigliere ed i consiglieri di parita' continuano a svolgere le loro funzioni fino alle nuove nomine.
Testo vigente dal 20 febbraio 2010 al 24 settembre 2015 · versione 8 su Normattiva