Art. 29
[1]Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella ((progressione di carriera))
[2](legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3) E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.
Testo vigente dal 20 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva