Art. 29

[1]Divieti di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella ((progressione di carriera))

[2](legge 9 dicembre 1977, n. 903, articolo 3) E' vietata qualsiasi discriminazione fra uomini e donne per quanto riguarda l'attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera.

Testo vigente dal 20 febbraio 2010, tuttora in vigore · versione 8 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198~art29 · fonte su Normattiva