Art. 39 — Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile ((o da altre disposizioni di legge)) non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.
Testo vigente dal 24 settembre 2015, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva