Art. 39 — Ricorso in via d'urgenza (legge 10 aprile 1991, n. 125, articolo 4, comma 14)
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Il mancato espletamento del tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 410 del codice di procedura civile non preclude la concessione dei provvedimenti di cui agli articoli 37, comma 4, e 38.
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