Art. 13 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)Notificazione dell'ordinanza di esibizione

1. Il giudice, nell'ordinanza con la quale dispone l'esibizione di un documento o di una cosa in possesso di una parte contumace o di un terzo, fissa il termine entro il quale l'ordinanza deve essere notificata e indica la parte che deve provvedere alla notificazione.

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