Art. 3 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi
[1]1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento ((di quelli affidati complessivamente dall'ufficio nell'ultimo triennio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza, anche a mezzo di strumenti informatici, del conferimento dei medesimi)).
[2]2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.
[3]3. ((Il presidente)) deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.
[4]4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva