Art. 3 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile)Vigilanza sulla distribuzione degli incarichi

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[1]1. Il presidente della sezione vigila affinche', senza danno per l'amministrazione della giustizia, gli incarichi siano equamente distribuiti tra gli iscritti nell'albo in modo tale che a nessuno dei consulenti iscritti possano essere conferiti incarichi in misura superiore al 10 per cento di quelli affidati dall'ufficio, e garantisce che sia assicurata l'adeguata trasparenza del conferimento degli incarichi anche a mezzo di strumenti informatici.

[2]2. Per l'attuazione di tale vigilanza il presidente fa tenere dal segretario un registro in cui debbono essere annotati tutti gli incarichi che i consulenti iscritti ricevono e i compensi liquidati da ciascun giudice.

[3]3. Questi deve dare notizia degli incarichi dati e dei compensi liquidati al presidente del tribunale presso il quale il consulente e' iscritto.

[4]4. Il presidente della sezione giurisdizionale di appello esercita la vigilanza prevista nel comma 1 per gli incarichi che vengono affidati dalla sezione d'appello.

Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~allegato-2-norme-di-attuazione-del-codice-della-giustizia-co-art3 · fonte su Normattiva