Art. 4 c.g.c. (Allegato 2 Norme di attuazione del Codice della Giustizia contabile) — Registri di segreteria
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[1]1. Con decreti del Presidente della Corte dei conti, e in attuazione dell'articolo 6 del codice della giustizia contabile di cui all'Allegato 1 (di seguito codice), sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle segreterie delle sezioni giurisdizionali, presso gli uffici giudiziari della Corte dei conti.
[2]2. Ai registri di segreteria ed agli atti del segretario si applicano, in quanto compatibili, le norme delle disposizioni del Capo III delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.
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