Art. 28 — Registri di cancelleria
((1. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, ovvero con decreto del Ministro delle finanze, nei casi di sua competenza, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sono stabiliti i registri che devono essere tenuti, a cura delle cancellerie, presso gli uffici giudiziari)).12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 dicembre 1991, n. 399
12La L. 2 dicembre 1991, n. 399 ha disposto (con l'art. 7, comma 2) che "Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 1, 2 e 3 continuano comunque ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge".
Testo vigente dal 2 gennaio 1992, tuttora in vigore · versione 10 su Normattiva