Art. 103 c.g.c.
Pubblicazione e comunicazione della sentenza
[1]1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).
[2]2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.
[3]3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.
Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva