Art. 103 c.g.c.Pubblicazione e comunicazione della sentenza

[1]1. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 7 OTTOBRE 2019, N. 114)).

[2]2. La sentenza e' resa pubblica mediante deposito nella segreteria del giudice che l'ha pronunciata.

[3]3. Il segretario da' atto del deposito in calce alla sentenza e vi appone la data e la firma, ed entro cinque giorni, mediante biglietto contenente il testo integrale della sentenza, ne da' notizia alle parti che si sono costituite. La comunicazione non e' idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 178.

Testo vigente dal 31 ottobre 2019, tuttora in vigore · versione 1 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art103 · fonte su Normattiva