Art. 104 c.g.c.
Incidenti formali in udienza
[1]1. Se una delle parti propone in udienza un formale incidente processuale, questo viene risolto dal collegio con ordinanza.
[2]2. Ove sia stata sospesa l'udienza, l'ordinanza e' letta dal presidente alla riapertura dell'udienza stessa.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva