Art. 106 c.g.c. — Sospensione del processo
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[1]1. Il giudice ordina la sospensione del processo quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti a se' o ad altro giudice, costituisca, per il suo carattere pregiudiziale, il necessario antecedente dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.
[2]2. La sospensione puo' essere altresi' disposta, su istanza concorde di tutte le parti e ove sussistano giustificati motivi, per una sola volta e per un periodo non superiore a tre mesi. L'ordinanza, in questo caso fissa l'udienza per la prosecuzione del giudizio ed e' comunicata alle parti a cura della segreteria della sezione.
[3]3. Avverso la sospensione disposta ai sensi del comma 1 e' ammesso il regolamento di competenza di cui all'articolo 119.
Testo vigente dal 7 settembre 2016 al 31 ottobre 2019 · versione 0 su Normattiva