Art. 119 c.g.c.Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo

[1]1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.

[2]2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa e' costituita personalmente.

[3]3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-08-26;174~art119 · fonte su Normattiva