Art. 119 c.g.c. — Regolamento di competenza in caso di sospensione del processo
[1]1. Il pubblico ministero e le parti costituite in giudizio, nel quale sia stata disposta ordinanza di sospensione del processo ai sensi dell'articolo 106, possono proporre alle sezioni riunite istanza di regolamento di competenza.
[2]2. L'istanza si propone con ricorso sottoscritto dal pubblico ministero ovvero dal difensore che assiste la parte o dalla parte se questa e' costituita personalmente.
[3]3. Il giudice del processo sospeso puo' autorizzare il compimento di atti che ritiene urgenti ed adottare misure cautelari.
Testo vigente dal 7 settembre 2016, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva