Art. 117 c.g.c.Riproposizione di questione in caso di motivato dissenso

1. La sezione giurisdizionale di appello che ritenga di non condividere un principio di diritto di cui debba fare applicazione, gia' enunciato dalle sezioni riunite, rimette a queste ultime, con ordinanza motivata, la decisione dell'impugnazione.

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Spiegazione

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