Art. 173

(Motivazione della sentenza. Enunciazione del principio di diritto) 1. Nella sentenza della corte di cassazione i motivi del ricorso sono enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2. Nel caso di annullamento con rinvio, la sentenza enuncia specificamente il principio di diritto al quale il giudice di rinvio deve uniformarsi. 3. Quando il ricorso e' stato rimesso alle sezioni unite, la sentenza enuncia sempre il principio di diritto sul quale si basa la decisione.

Testo vigente dal 5 agosto 1989, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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